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LO SPECIALE E CONSIGLI PER LE IMPRESE

LA LEGGE DI BILANCIO 2023

La legge di bilancio, come il Natale nella famosa pubblicità del panettone: “quando arriva, arriva”. E di solito, infatti, arriva negli ultimi giorni dell’anno tra Natale e San Silvestro.

L’anno appena concluso non ha fatto eccezione e dopo una vera e propria maratona il Parlamento l’ha licenziata, scongiurando lo spauracchio dell’esercizio provvisorio.

Il Senato, il 29 dicembre, ha concluso l’esame della manovra senza alcuna variazione al testo arrivato dalla Camera; un testo che, come ormai di consueto, racchiude tutte le misure in un mega articolo suddiviso in un numero immane di commi.

Per rendere ancora più indigesto il compito degli addetti ai lavori seguiranno nel corso dei mesi un numero altrettanto immane di decreti attuativi. Nel frattempo i telefoni (degli addetti ai lavori…) saranno comunque presi d’assalto.

La legge di bilancio 2023 vale circa 35 miliardi di euro, di cui circa 21 miliardi finanziati in deficit e la voce di spesa principale, circa due terzi dell’intera manovra, è quella contro il caro-energia.

Vediamola nel dettaglio questa legge di bilancio…

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

I bonus energetici alle imprese sono estesi anche per i consumi del primo trimestre 2023. La misura dell’agevolazione è innalzata al 35% per quelle diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Misure per il contenimento del costo delle bollette energetiche

Per il primo trimestre 2023: sono annullati gli oneri generali del sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; è confermata l’IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; è estesa la stessa aliquota ridotta alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e alle forniture di servizi di teleriscaldamento; è, infine, programmato un intervento dell’ARERA sugli oneri generali di sistema gas per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi.

Bonus sociale elettrico e gas

È incrementato da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell’Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l’anno 2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Credito d’imposta per i carburanti nel settore agricoltura e pesca

Confermato per il primo trimestre 2023 il bonus alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per il carburante impiegato nella trazione dei mezzi utilizzati e nel riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali. È fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 ed è cedibile ad altri soggetti.

Modifiche alla disciplina del regime forfetario

È innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Viene introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi: se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi la fuoriuscita dal regime è immediata con assoggettamento all’IVA a partire dalle operazioni che portano allo sforamento del tetto normativo.

Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva

Viene introdotto, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non in regime forfetario, un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore tra i redditi dichiarati nei tre anni precedenti. La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.

Tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti

È ridotto il prelievo fiscale sulle mance agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione, acquisite dal datore di lavoro e, da questi, riversate ai destinatari. Si tratta di redditi da lavoro dipendente assoggettabili a un’imposta sostitutiva del 5% ed esclusi dalla base imponibile contributiva. Il regime può essere applicato a un ammontare complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell’anno e spetta a chi, nel periodo d’imposta precedente, non ha oltrepassato 50mila euro di redditi da lavoro dipendente.

Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti

È ridotta dal 10% al 5%, per l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l’anno prima, di redditi non superiori a 80mila euro.

Ammortamento fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio

È prevista una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici Ateco: il relativo coefficiente passa dal 3% al 6% per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, illustrerà le disposizioni attuative.

Iva sui prodotti per l’infanzia e la protezione dell’igiene femminile e sul pellet

È fissata al 5% l’IVA sui prodotti non compostabili per la protezione dell’igiene intima femminile e su alcuni prodotti per l’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. Scende invece dal 22% al 10%, ed esclusivamente per il 2023, l’aliquota IVA sul pellet.

Agevolazioni “prima casa” per under 36

Sono prorogate di un anno (fino al 31 dicembre 2023) le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a IVA, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); niente imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento.

Detrazione Irpef per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica

Viene reintrodotta l’agevolazione, in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici o dagli OICR immobiliari. La misura consiste in una detrazione dall’Irpef lorda pari al 50% dell’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023. Il beneficio è suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità.

Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

È cancellato il versamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria.

Limiti alla deducibilità dei costi black list

I “costi black list” tornano a essere deducibili solo entro il loro valore normale, a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

Affrancamento degli utili da partecipate estere

È prevista la possibilità di escludere da imposizione, in capo al partecipante residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. Per l’affrancamento, la cui opzione è esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell’ambito dell’attività d’impresa, occorre versare, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, un’imposta sostitutiva del 9% (soggetti Ires) ovvero del 30% (contribuenti Irpef), ridotta di tre punti percentuali per gli utili percepiti entro il termine per il saldo delle imposte 2023, a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Per le disposizioni attuative della disciplina, è previsto un decreto Mef entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice

Per le società commerciali torna l’opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività. Lo status di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 ovvero l’iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022. Per l’operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata – in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) – un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,5% per le società non operative). Se per effetto dell’assegnazione la società annulla riserve in sospensione d’imposta, per esse si versa un’imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l’imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa. Le regole per l’assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

Estromissione dei beni dell’impresa individuale

È riproposta anche l’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell’impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra il valore normale (o catastale) del bene e il valore fiscalmente riconosciuto. L’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio.

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni

Ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento – entro il 15 novembre 2023 (in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) – di un’imposta sostitutiva pari al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.

Affrancamento e polizze assicurative

L’imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 16 settembre 2023 è applicata sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e premi versati.

Contributo di solidarietà per il caro energia

È istituito un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 a carico di chi produce energia elettrica o gas metano, estrae gas naturale, rivende energia elettrica, gas metano e gas naturale, produce, distribuisce e commercializza prodotti petroliferi. È dovuto se almeno il 75% dei ricavi del 2022 deriva dalle predette attività. Il contributo, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap, è pari al 50% del maggior reddito Ires conseguito nel 2022 eccedente di almeno il 10% la media dei quattro anni precedenti; deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio. Sono state apportate anche alcune modifiche alla disciplina dell’analogo contributo introdotto per l’anno 2022. Se a seguito di tali variazioni l’importo è maggiore di quello che era risultato complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; se, viceversa, ne scaturisce un contributo minore, l’eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023.

Disciplina delle cripto-attività

Vengono fissate le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività e la loro valutazione. Viene anche fornita una nuova definizione: sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Previste, inoltre, la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (sulle ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo), e, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività (a tal fine, andrà prodotta un’istanza di emersione con il modello che sarà approvato da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate).

Operatività delle partite Iva

È prevista un’ulteriore misura di presidio preventivo per evitare il rilascio di partite IVA a soggetti che presentano profili di rischio. L’Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per verificare l’effettivo esercizio dell’attività; in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, chiude d’ufficio la posizione. Il destinatario del provvedimento di cessazione è punito con una sanzione di 3mila euro e, per riaprire partita IVA, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50mila euro o, se superiore, per l’importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d’ufficio.

Violazioni in ambito reverse charge

In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni IVA soggette all’inversione contabile, viene aggiunta la previsione secondo cui, se è provato che il cessionario o committente era consapevole dell’intento evasivo o fraudolento di operazioni inesistenti imponibili, il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione compiuta.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

La disposizione riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva: le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le stesse regole valgono anche per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. Se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie.

Sanatoria delle irregolarità formali

Sono regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

L’istituto, in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l’intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 (accertamenti con adesione relativi a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio; acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali).

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Prevede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio: 90% per i ricorsi iscritti in primo grado; in caso di soccombenza della competente Agenzia, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio; per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, 15% se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi; per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità. Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale supera mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali. Ciascun ente territoriale, entro marzo 2023, può disporre l’applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà.

Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione

Le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese. La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi

Opportunità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria sull’imposta ancora dovuta.

Stralcio dei carichi fino a mille euro

Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istituzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.

Rottamazione quater

Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. In quest’ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall’agente della riscossione. È possibile fruirne anche per debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

Regolarizzazione bonus ricerca e sviluppo

Differito di un altro mese, dal 31 ottobre al 30 novembre 2023, il termine entro cui chi intende avvalersi della procedura di riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo deve inviare l’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. In riferimento alle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti, si precisa che esse possono essere richieste se le violazioni non sono già state constatate con Pvc.

Correzione di errori contabili

Circoscritto ai soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti l’ambito di applicazione della norma che ha attribuito rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili nell’esercizio in cui la stessa viene effettuata in conformità ai principi contabili adottati, evitando in tal modo la presentazione di una dichiarazione integrativa per l’annualità in cui si sarebbe dovuto contabilizzare il componente di reddito. La modifica si applica, per i soggetti “solari”, dal periodo d’imposta 2022.

Contabilità semplificata per le imprese minori

È ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata: dal 2023 rappresenterà il regime “naturale” per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro (fino a oggi il limite era a quota 400mila euro), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila euro (rispetto agli attuali 700mila), se esercenti altre attività.

Bonus mobili

Fissato a 8mila euro per il 2023 (in luogo dei precedenti 10mila) l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto di spesa decrementerà a 5mila euro.

Riduzione cuneo fiscale

Confermato per il 2023 l’esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati: spetta se la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro al mese, pari a 35mila euro annui. Il beneficio è innalzato al 3% se la retribuzione non eccede i 1.923 euro mensili, cioè 25mila euro annui.

Assegno unico per figli a carico

Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli. Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022.

Limite all’utilizzo del contante

Innalzato a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

Bonus investimenti 4.0

Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine “lungo” per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d’imposta con le percentuali fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%).

Multe stradali

Sospeso per gli anni 2023 e 2024, in considerazione dell’eccezionalità dell’attuale situazione economica, l’aggiornamento delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della strada, basato sulla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.

Aiuti di Stato Covid corrisposti in eccedenza

Sono dettate le regole per il recupero degli aiuti di Stato Covid-19 corrisposti alle imprese del settore turistico in eccedenza rispetto alla misura consentita dal Quadro europeo “Temporary Framework”. È prima previsto un meccanismo di restituzione volontaria da parte del beneficiario, comprensiva di interessi. In caso contrario, l’importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato ricevuti dall’impresa successivamente. In assenza di nuovi aiuti o se la nuova cifra non è sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo va effettivamente riversato. Un Decreto ministeriale definirà le modalità di attuazione.

Semplificazioni per pubblici esercizi

Ulteriore proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, per la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l’emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (tipo dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l’ordinaria tempistica per la loro rimozione.

Proroga del superbonus al 110%

Individuate alcune fattispecie per le quali all’incentivo per l’efficientamento energetico non si applica la diminuzione dal 110% al 90%, prevista a partire dal 2023 dal “decreto Aiuti-quater”: interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila; interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022; interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Quota 103

È introdotta, in via sperimentale, per il 2023, un’ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, denominata pensione anticipata flessibile che si aggiunge, quindi, come possibilità alternativa a quelle vigenti. I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente, ferma restando l’applicazione delle norme in esame. A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Al fine del conseguimento del requisito contributivo, è previsto che i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche INPS possano essere cumulabili gratuitamente. La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale è riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto nel regime generale INPS. Tale condizionalità è finalizzata a disincentivare un eccessivo ricorso a questo strumento di anticipo pensionistico per evitare di determinare eventuali carenze di organico per particolari settori professionali.

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa

Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio. Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto è l’interessato a dover decidere se fruirne o meno. È prevista, infatti, in capo al dipendente, la facoltà di scelta tra: continuare a versare la quota di contributi a suo carico dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo da aumentare l’importo della pensione futura; godere dell’incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all’accredito contributivo della quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa. Non specificando se l’opzione possa essere revocata, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame.

Opzione Donna

La misura viene prorogata, ma con un incremento dell’età pensionabile. Infatti, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per tali lavoratrici il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero di figli.

Incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza

Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza. Il nuovo incentivo si sostanzia in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ed è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Proroga incentivi Under 36

Viene estesa alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. L’esonero sarà pertanto riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Modifiche alla disciplina delle Prestazioni Occasionali

I limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale, subisce una modifica, prevedendo che l’importo complessivo passi da 5mila euro a 10mila euro. Resta, invece, fermo a 5mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile. Ulteriori novità riguardano il limite dimensionale riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Come ogni squalo ha il suo pesce pilota, anche la legge di bilancio ha solitamente un “accompagnatore”. A fine anno il Governo si vede impegnato nell’approvazione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe”. Se la legge di bilancio è la madre di tutte le leggi (escludendo la Costituzione), il Decreto Milleproroghe rappresenta i “calzini spaiati” dell’attività governativa.

Quest’anno il DL Milleproroghe contiene, tra le altre, le seguenti misure:

  •      Proroga della Dichiarazione IMU 2021 dal  31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023;

  •      Divieto di emissione della fattura elettronica per soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anche per l’anno 2023;

  •     È stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  •      È prorogata di un ulteriore anno la possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5 per mille
  •      È stata estesa al 2023 e al 2024 l`agevolazione in base alla quale, per il 2022, spetta un contributo pari all`80% per l`acquisto/posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica”, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente.

Per chi – come chi scrive – si occupa di materia fiscale, la fine dell`anno rappresenta un momento di “scorpacciate” normative e novità da studiare.
Questa valanga normativa rappresenterà la “ricetta vincente”? Ai posteri l`ardua sentenza!
Nel frattempo, per digerire il tutto, mi avvantaggio prendendo un digestivo…


A cura di Luigi Russo

Contenuti grafici a cura dell`ufficio comunicazione di confartigianato nazionale